Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori

Riferimento normativo: Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Contenuti: Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale Aggiornamento: Tempestivo

Secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 chiunque ha diritto, senza essere tenuto a motivare la richiesta, ad accedere ai dati, alle informazioni o ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli per cui vige l'obbligo di pubblicazione. La richiesta è gratuita salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall’amministrazione per la relativa riproduzione.

L'istanza di accesso civico deve indicare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti richiesti e può essere presentata

  •  all’indirizzo di posta elettronica certificata segreteria@pec.comune.lagnasco.cn.it
  • all’indirizzo di posta ordinaria segreteria@comune.lagnasco.cn.it 

     

  • L'amministrazione che riceve la richiesta di accesso civico generalizzato, ha l'obbligo di verificare se esistano soggetti controinteressati.  Se esistono soggetti controinteressati, l'amministrazione è tenuta ad informarli ed essi possono presentare una motivata opposizione entro dieci giorni.

    L’Amministrazione deve altresì verificare se esistono portatori di uno dei seguenti interessi privati:

    1. a) protezione dei dati personali;
    2. b) libertà e segretezza della corrispondenza;
    3. c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica (compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali).

    Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

    In caso di accoglimento della richiesta di accesso, l'amministrazione trasmette al richiedente i dati, le informazioni o i documenti richiesti.

    Nel caso sia stata presentata opposizione da parte di un soggetto controinteressato, l'amministrazione trasmette i dati al richiedente solo dopo quindici giorni dalla comunicazione al controinteressato dell'accoglimento dell'accesso, salvi i casi di comprovata indifferibilità così da consentire allo stesso la possibilità di presentare richiesta di riesame oppure ricorrere al difensore civico.

    In caso di diniego totale o parziale della richiesta di accesso o di mancata risposta entro 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame, alla quale l’amministrazione risponde entro venti giorni. 

    Nel caso l'accesso sia stato negato o differito a tutela di interessi privati relativi alla protezione di dati personali, l’amministrazione provvede sentito il Garante per la privacy, che si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta (in tal caso il termine per l'adozione del provvedimento da parte dell’amministrazione è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni).

    Contro le decisioni dell'amministrazione il richiedente può presentare ricorso:

    1) al Tribunale amministrativo regionale;

    2) al difensore civico competente per l’ambito territoriale della Regione Piemonte.

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